Art. 6.
(Comitati regionali per la parità delle donne e degli uomini).

      1. Sono funzionalmente organi dell'Autorità i Comitati regionali per la parità delle donne e degli uomini, che possono essere istituiti con leggi regionali in attuazione dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione.
      2. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

 

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Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un regolamento per definire le procedure di raccordo con l'attività dei Comitati regionali di cui al presente articolo.